info@studiodisa.it CHE: 1. la Corte d窶兮ppello di Genova, con sentenza in data 11.11.2013, respingeva il gravame proposto dalla s.r.l. 21. la Corte d’appello di Genova – alla quale, in diversa composizione, la causa deve essere rinviata – dovra’ provvedere quindi a rideterminare l’importo della sanzione, in conformita’ alla normativa ricavabile dal R.Decreto Legge n. 692 del 1923 e dalla L. n. 370 del 1934; 6. il primo motivo, contenente una censura articolata senza un preciso riferimento alla disposizione che si ritiene violata e come tale inammissibile, si pone anche in contrasto con orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non e’ di per se’ causa di nullita’ della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione” (cfr., ex aliis, Cass. Il successivo secondo comma, al contrario, prevede una deroga al primo comma, stabilendo che venga irrogato il ben più afflittivo trattamento del cumulo materiale, ossia la somma algebrica delle sanzioni amministrative pecuniarie 9. la ricorrente censura la suddetta interpretazione sul rilievo che la suindicata disposizione, a differenza di quanto previsto dal precedente comma 3 (La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, e articolo 10, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa da 130 Euro a 780 Euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione) prevede una sanzione tra un minimo ed un massimo, ma non stabilisce di alcun meccanismo moltiplicatore; Il nuovo art. Come riconosce la stessa ricorrente principale in memoria, questa Corte ha infatti affermato che "in tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 9 della L. 689/81 - è possibile utilizzare gli atti redatti e strumentali all'indagine penale (annotazioni di P.G. n. 3093 del 1989, Cass. 8 comma 1 l. 689/81 prevede l窶兮pplicabilità dell窶冓stituto del cd. Vediamo quali sono le conseguenze principali della riforma. Pertanto, al concorso materiale di illeciti si applica la più rigorosa disciplina giuridica del cosiddetto cumulo materiale delle sanzioni, rappresentata dalla addizione delle sanzioni previste per 窶ヲ +39 089 258 04 38, Via Giovanni Porzio, Centro Dir. CUMULO GIURIDICO. 14. deve essere pero’ sottolineato che – pur essendo corretta l’applicazione del “cumulo materiale”, per quanto si e’ detto – tuttavia, al fine della determinazione delle sanzioni da cumulare, si deve tenere conto della modifica del quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 18-bis, commi 3 e 4, (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213, articolo 1, comma 1, lettera f); la ragione della declaratoria di incostituzionalita’ risiede nell’eccesso di delega, ex articolo 76 Cost. endobj 3. con il terzo motivo, si ascrive alla decisione impugnata carenza di motivazione in relazione al vizio del procedimento amministrativo, per mancato assolvimento dell’onere di consentire al soggetto cui erano mossi gli addebiti di potere esercitare il proprio diritto di difesa; 26 0 obj n. 421 del 1987)”; 13. e’ anche destituito di fondamento il profilo di censura secondo cui la Corte d’appello di Genova avrebbe avallato l’applicazione, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, di un regime sanzionatorio introdotto soltanto il 25 giugno 2008 e non applicabile, ratione temporis, a verbale del febbraio 2008 (Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 41 conv. n. 13813 del 2000, Cass. 00195 Roma Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. al comma 4 prevedeva, per la violazione ivi contemplata, la sanzione pecuniaria da Euro 105 a Euro 630), come desumibile dalla circostanza che la medesima norma, al comma 3, immediatamente precedente, prevedeva, invece, che la sanzione si applicasse “per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione”; si sostiene che la Corte abbia applicato una disposizione che non era suscettibile di interpretazione analogica e che, come rilevabile dagli atti di causa, sia stata applicato il regime sanzionatorio previsto dalla normativa successiva (Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 41 conv. 10. deve essere sottolineato che la Corte d’appello ha escluso l’applicabilita’ sia del primo che della L. n. 689 del 1981, articolo 8, comma 2 per l’ipotesi di pluralita’ di illeciti datoriali in oggetto, in conformita’ al principio affermato da questa Corte, secondo cui “ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 8 l’istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralita’ di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con piu’ azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. �)���H�P���wԥ]��s��ު���趟>��mY�Xp.M�����}��?����OW���>hui����g9:��),� 17. pur non essendo da accogliere la richiesta inapplicabilita’ del “cumulo materiale” non si puo’ pero’ non tenere conto, ai fini della determinazione delle sanzioni da cumulare, della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale suindicata, condividendosi l’indirizzo gia’ espresso al riguardo proprio in tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, secondo cui, a seguito della caducazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, commi 3 e 4, per effetto della sentenza della Corte Cost. Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie La sanzione cumulativa per le molteplici violazioni sostituisce quella derivante dalla somma delle sanzioni prevista per 窶ヲ +39 06 393 75 075 in tali termini, Cass. 4. con il quarto motivo, ci si duole dell’omessa motivazione su un fatto determinante, costituito dal godimento dei riposi, sul rilievo che la facolta’ di accorpare due riposi doveva ritenersi consentita in relazione alla necessita’ di mantenere aperto il negozio anche la domenica, per essere lo stesso in localita’ turistica; Nell'illecito tributario la legge prevede, in linea generale, l'applicazione di una sanzione amministrativa unica e ridotta (il cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni amministrative relative ai singoli illeciti (il cosiddetto cumulo materiale). -, cui resiste, con controricorso, il Ministero. 2. secondo la Corte, la norma di riferimento, ossia il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, comma 4 come novellato dal Decreto Legislativo n. 213 del 2004, era da interpretare nel senso che, a fronte di piu’ violazioni (illeciti che si consumavano con l’evento della mancata fruizione per un periodo superiore a 7 gg. contro Il meccanismo del cosiddetto cumulo giuridico è disciplinato dall窶兮rticolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (rubricato, cioè intitolato, 窶廚oncorso di violazioni e continuazione窶�) ed è un meccanismo la cui applicazione spetta agli uffici finanziari nelle fasi di accertamento e irrogazione delle sanzioni tributarie. l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Genova che aveva accertato la sussistenza degli illeciti amministrativi di cui all’ordinanza opposta, con la quale era stato ingiunto alla societa’ il pagamento, Decreto Legislativo n. 66 del 2003, ex articolo 18 bis di importo a titolo di sanzione per non avere concesso ai lavoratori il prescritto periodo di riposo di almeno 24 ore ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero; la somma a titolo di sanzione irrogata di cui all’ordinanza ingiunzione opposta era stata ridotta dal Tribunale ad Euro 40.950,00; <> stream Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie è stato profondamente revisionato dal D.Lgs. 3.5.2017 n. 10775); avverso la sentenza n. 547/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2013, R.G.N. 22. il giudice del rinvio dovra’ provvedere, altresi’, in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. – controricorrente – CHE: +39 339 853 1464, Via Padre Reginaldo Giuliani, 24 81 c.p. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l’art. 20. in sintesi, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili e, pronunciando sul secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, esclusivamente con riguardo a quest’ultimo motivo e nei limiti suindicati; 4. di tale decisione domanda la cassazione la societa’, affidando l’impugnazione a quattro motivi – illustrati con memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 13.10.2011 n. 21203, Cass. Per una migliore comprensione e lettura del saggio completo sulla locazione si consiglia di aprire il PDF... Write CSS OR LESS and hit save. Cass. 16. e’ pacifico che nel caso di specie il rapporto non sia ancora esaurito, essendo ancora sub iudice, e quindi non e’ preclusa l’applicazione dello ius superveniens, perche’ e’ ancora in corso la controversia sulla misura della sanzione e l’applicazione del decisum costituzionale va a vantaggio di chi ricorre, avendo la ricorrente (OMISSIS) s.r.l richiesto con il ricorso per cassazione che fosse ritenuta erronea in diritto la decisione sulle modalita’ di determinazione della sanzione adottata dal giudice del merito, che pure ne aveva diminuito l’importo di quella irrogata in sede amministrativa, nei fatti mirando ad ottenere una sanzione di importo inferiore; 7. inammissibili sono, anche i motivi terzo, e quarto, in quanto il primo pone una questione nuova, preclusa nella presente sede di legittimita’, e l’altro si fonda su considerazioni in fatto irrilevanti ai fini della violazione sanzionata che prescindono dalla circostanza, di per se sola rilevante ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa, rappresentata dalla violazione della regola del riposo settimanale; CTRL + SPACE for auto-complete. Le nuove sanzioni amministrative per le irregolarità sulle transazioni in contanti 窶� sanzioni fra i 3.000 ed i 50.000 euro per coloro che violano i limiti, per essendo obbligato omette di comunicare la violazione dei limiti dei pagamenti in contanti la sanzione sarà fra i 3.000 ed i 15.000 euro, ai sensi del nuovo art. N. 158 del 24.9.2015. di una giornata di riposo) si imponeva l’applicazione di piu’ sanzioni (cumulo materiale); CHE: +39 081 78 79 393 63 窶� deve ritenersi che in relazione alle previsioni dell窶兮rt. 12, D.Lgs. Isola A/3 – Scala B – 4° Piano int. Napoli (NA) In via generale la regola principale da seguire è quella del cumulo materiale, secondo cui si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge. 8, nel prevedere l'applicabilità del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni, nella sola 409/410 5. in ordine logico vanno esaminati per primi il primo, il terzo e il quarto motivo; La nuova disciplina del cumulo delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari dei rifiuti. Nell窶冓llecito tributario la legge prevede, in linea generale, l窶兮pplicazione di una sanzione amministrativa unica e ridotta (il cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni amministrative relative ai singoli illeciti (il cosiddetto cumulo materiale). %PDF-1.7 +39 081 787 93 93, Via Fratelli Rosselli n.2 19. il richiamato principio della reviviscenza normativa, rende nella specie applicabile, nell’arco temporale disciplinato dall’abrogato Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis della precedente disciplina ricavabile dal R.Decreto Legge n. 692 del 1923 e dalla L. n. 370 del 1934 ai soli fini della determinazione delle sanzioni, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che tale ultima disciplina e’ stata espressamente abrogata dall’articolo 18-bis;